Amministrazione Trasparente
ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
In osservanza dell’Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 la sezione disposizioni generali deve contenere una voce di secondo livello denominato oneri informativi per cittadini e imprese.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.
Questa amministrazione non ha utilizzato i tempi acceleratori della L. 120/2020, quindi restano i tempi dettati dalla L. 241/1990:
- Attività meramentre amministrativa max 30 gg
- Attività amministrativo-didattica max 30 gg
Per le iscrizioni si rimanda al portale ministeriale, LINK ESTERNO
Si rimanda alla sezione dedicata all'accesso civico
In allegato la modulistica.